I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati:
l'accordo collettivo nazionale 13 marzo 1956, relativo al riassorbimento del terzo elemento per i dipendenti dai Consorzi Agrari Provinciali;
il contratto collettivo 23 novembre 1957, istitutivo delle Casse di Previdenza per i dipendenti dai Consorzi Agrari Provinciali;
l'accordo collettivo 27 ottobre 1958, relativo alla iscrizione dei dirigenti dei Consorzi Agrari Provinciali all'Istituto Nazionale di Previdenza dei dirigenti di aziende industriali;
il contratto collettivo nazionale 27 febbraio 1959, relativo ai dipendenti dai Consorzi Agrari Provinciali;
l'accordo collettivo 27 febbraio 1959, per i licenziamenti del personale dipendente dai Consorzi Agrari Provinciali;
il contratto collettivo nazionale 10 settembre 1959, relativo ai dirigenti dei Consorzi Agrari Provinciali;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto, nonche' alle clausole, dai medesimi richiamate ed agli stessi allegate, degli atti indicati nel preambolo.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dai Consorzi Agrari Provinciali.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1