I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato, per la provincia di Treviso, lo accordo collettivo 6 giugno 1958, relativo ai lavoratori addetti ai lavori di ammasso, essiccazione e cernita bozzoli, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori addetti ai lavori di ammasso, essiccazione e cernita bozzoli, nella provincia di Treviso.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1