I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale e' stato stipulato, per la provincia di Torino, l'accordo collettivo integrativo 9 febbraio 1955 relativo ai dipendenti dalle Agenzie di assicurazione in gestione libera, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purche' con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dipendenti dalle imprese di assicurazione in gestione libera della provincia di Torino.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1