I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale e' stato stipulato il contratto collettivo 25 settembre 1957, relativo alle guardie giurate dipendenti dalle riserve di caccia della provincia di Milano, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutte le guardie giurate dipendenti dalle riserve di caccia della provincia di Milano.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1