I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati i contratti collettivi nazionali normativi di lavoro 15 maggio 1959, l'accordo nazionale 27 gennaio 1948 e l'accordo collettivo 18 febbraio 1957 relativi ai dipendenti da ristoranti, trattorie, piccole pensioni, locande, piccole trattorie ed osterie con cucina e' da caffe', bar, bottiglierie, birrerie, buffets di stazione, gelaterie, fiaschetterie e da ogni altro esercizio similare ove si somministrino bevande di cui all'art. 86 della legge di P. S., negozi di pasticceria e confetteria, reparti di pasticceria, e confetteria, annessi a pubblici esercizi, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti collettivi e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti ristoranti, trattorie, piccole pensioni, locande, piccole trattorie e osterie con cucina, caffe', bar, bottiglierie, birrerie, buffets di stazione, gelaterie, fiaschetterie e da ogni altro esercizio similare ove si sommininistrino bevande di cui all'art. 86 della legge di P. S. negozi di pasticceria e confetteria, reparti, di pasticceria e confetteria annessi a pubblici esercizi.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1