I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale e' stato stipulato il contratto collettivo nazionale 3 giugno 1960, relativo ai lavoratori dipendenti dall'aziende esercenti l'industria dei mosaici vetrosi, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto annesso al presente decreto, nonche' le clausole, richiamate dal predetto contratto 3 giugno 1960, ed allo stesso allegate del concordato allegato nel preambolo.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese dei mosaici vetrosi.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1