I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale 6 stato stipulato, per la provincia di Parma, il contratto collettivo integrativo 28 giugno 1960, relativo agli operai mattonai a mano dipendenti da fornaci di laterizi, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso ai presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purche' con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sino inderogabili nei confronti di tutti gli operai addetti alla fabbricazione a mano dei mattoni dipendenti dalle imprese esercenti fornaci per laterizi della provincia di Parma.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1