I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale e stato stipulato il contratto collettivo nazionale 7 dicembre 1959, relativo agli impiegati, agli intermedi ed agli operai, dipendenti dai Magazzini Generali, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto, nonche' alle clausole, dallo stesso richiamate ed al medesimo allegate, del contratto 16 giugno 1948 indicato nel preambolo.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli impiegati, gli intermedi e gli operai, dipendenti dalle imprese esercenti magazzini generali.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1