DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 355/1962 - Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane della provincia di Genova.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane della provincia di Genova.

Numero 355 Anno 1962 GU 11.06.1962 Codice 062U0355

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Testo vigente

Articolo unico

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Comma 1

I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' artigiane per le quali sono stati stipulati, per la provincia di Genova:
- l'accordo collettivo 15 dicembre 1945 relativo allo adeguamento salariale per i dipendenti da aziende artigiane metalmeccaniche;
- l'accordo collettivo 15 dicembre 1945, relativo allo adeguamento salariale per i dipendenti da aziende artigiane ottoniere;
- l'accordo collettivo 31 dicembre 1945, relativo ai lavoranti orafi e gioiellieri;
- l'accordo collettivo 1 gennaio 1946, relativo allo adeguamento salariale per i dipendenti da aziende artigiane di vetri, specchi e cristalli;
- l'accordo collettivo 9 gennaio 1946, relativo ai lavoranti filigranisti;
- l'accordo collettivo 15 gennaio 1916, relativo allo adeguamento salariale per i dipendenti da aziende artigiane di fotografi;
- l'accordo collettivo 15 gennaio 1946, relativo allo adeguamento salariale per i dipendenti da aziende artigiane del marmo e della pietra;
- l'accordo collettivo 15 gennaio 1946, relativo allo adeguamento salariale per i dipendenti dalle aziende artigiane del legno ed affini;
- l'accordo collettivo 15 gennaio 1946, relativo allo adeguamento salariale per i dipendenti da aziende artigiane edili;
- l'accordo collettivo 20 gennaio 1946, relativo ai dipendenti da aziende artigiane di coloritori, verniciatori, decoratori ed affini;
- l'accordo collettivo 14 febbraio 1946, relativo ai dipendenti dalle aziende artigiane di tappezzieri in carta;
- l'accordo collettivo 4 marzo 1947, relativo all'adeguamento salariale per i dipendenti da aziende artigiane edili;
- l'accordo collettivo 20 marzo 1947, relativo al trasferimento della quota integrativa sulla paga base dei dipendenti da aziende artigiane tessili e dell'abbigliamento;
- l'accordo collettivo 18 giugno 1947, relativo al settore dell'abbigliamento artigiano;
- l'accordo collettivo 14 luglio 1947, relativo ai minimi orari per l'apprendistato delle aziende artigiane tessili;
- l'accordo collettivo 1 luglio 1947, relativo ai nuovi minimi orari per l'apprendistato delle aziende artigiane dell'abbigliamento;
- l'accordo collettivo 1 gennaio 1948, relativo ai dipendenti da aziende artigiane di attivita', varie (avorio, penne stilografiche, miniature, tartaruga, ecc.);
- l'accordo collettivo 20 dicembre 1949, relativo alle tariffe dei lavoranti cottimisti guantai dipendenti da imprese artigiane;
- l'accordo collettivo 25 febbraio 1958, relativo alla regolamentazione dell'indennita' di contingenza ai dipendenti dalle imprese artigiane;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto purche' compatibili, per quanto riguarda le attivita' artigiane per le quali sono stati stipulati appositi contratti collettivi nazionali, con quelle concernenti la relativa disciplina nazionale di categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane esercenti le attivita' indicate negli accordi di cui al primo comma, della provincia di Genova.