I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato il contratto collettivo nazionale 1 agosto 1960, relativo agli operai dipendenti da laboratori o aziende per la lavorazione degli articoli di oreficeria, gioielleria, bigiotteria prevalentemente in oro e platino, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente, decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti oli operai dipendenti dalle imprese esercenti la lavorazione degli articoli di oreficeria, gioielleria, bigiotteria prevalentemente in oro e platino.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1