DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 332/1962 - Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese esercenti la lavorazione degli articoli di oreficeria, gioielleria, bigiotteria prevalente mente in oro e platino.

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese esercenti la lavorazione degli articoli di oreficeria, gioielleria, bigiotteria prevalente mente in oro e platino.

Numero 332 Anno 1962 GU 09.06.1962 Codice 062U0332

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-01-02;332

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Testo vigente

Articolo unico

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Comma 1

I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato il contratto collettivo nazionale 1 agosto 1960, relativo agli operai dipendenti da laboratori o aziende per la lavorazione degli articoli di oreficeria, gioielleria, bigiotteria prevalentemente in oro e platino, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente, decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti oli operai dipendenti dalle imprese esercenti la lavorazione degli articoli di oreficeria, gioielleria, bigiotteria prevalentemente in oro e platino.