I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale e' stato stipulato, per la provincia di Cremona, l'accordo collettivo 14 ottobre 1959, relativo al trattamento economico degli addetti ai lavori di pigiatura e travaso del vino durante la campagna vinicola, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese vinicole della provincia di Cremona, addetti, durante la campagna vinicola, ai lavori di pigiatura e travaso del vino.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1