I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato, per la provincia di Udine, il contratto collettivo 2 e 3 agosto 1960, relativo ai salariati fissi, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i salariati fissi dipendenti dalle imprese agricole della provincia di Udine.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1