I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' artigiane per le quali sono stati stipulati, per la provincia di Venezia, il contratto collettivo 19 dicembre 1956, relativo ai dipendenti dalle aziende artigiane e ratifiche ed affini, l'accordo collettivo 9 febbraio 1960, modificativo del predetto contratto collettivo 19 dicembre 1956, l'accordo collettivo 20 maggio 1960, relativo alla determinazione di un "compenso speciale" e di una "integrazione retributiva" per i dipendenti dalle aziende artigiane grafiche, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo, cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane grafiche ed affini, della in provincia di Venezia.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1