I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale e' stato stipulato, per la provincia di Roma, il contratto collettivo integrativo 2 agosto 1960, relativo ai lavoratori dipendenti dalle aziende commerciali, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purche' con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese commerciali della provincia di Roma.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1