I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale sono stati stipulati, per gli operai dipendenti dalle impese produttrici di materiali laterizi:
per la provincia di Messina, l'accordo collettivo integrativo 1 agosto 1959;
per la provincia di Pesaro, l'accordo collettivo integrativo 18 settembre 1959:
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria purche' con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese produttrici di materiali laterizi delle province di Messina e Pesaro.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1