I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale e' stato stipulato per la provincia di Catania, l'accordo collettivo 19 febbraio 1959, relativo al personale non laureato delle farmacie, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori non laureati dipendenti dalle farmacie della provincia di Catania.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1