I rapporti di lavoro costituti per le attivita' per le quali e' stato stipulato l'accordo collettivo 23 settembre 1959, relativo ai dipendenti dalle aziende vinicole della provincia di Brescia, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dipendenti dalle imprese vinicole della, provincia di Brescia.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1