I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato, per la provincia di Brescia, l'accordo collettivo 23 giugno 1958 relativo alle tariffe salariali per i lavori di trebbiatura e mietitura, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori considerati nell'accordo di cui al primo comma, addetti alla trebbiatura ed alla mietitura della provincia di Brescia.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1