I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati per la provincia di Bologna:
il contratto collettivo 1 agosto 1960, relativo agli operai dipendenti dalle imprese assuntrici delle lavorazioni meccaniche in agricoltura;
il contratto collettivo 1 agosto 1960, relativo agli operai dipendenti dalle imprese assuntrici delle lavorazioni meccaniche in agricoltura, esclusa la trebbiatura;
il contratto collettivo 1 agosto 1960, relativo agli operai addetti ai lavori di trebbiatura del grano;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti anzidetti, annessi al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese assuntrici delle lavorazioni meccaniche in agricoltura, per la provincia di Bologna.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1