I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per da quale sono stati stipulati:
- per la provincia di Modena, il contratto collettivo 17 novembre 1959, relativo ai lavoratori dipendenti dalle aziende casearie cooperative;
- per la provincia di Reggio Emilia, il contratto collettivo 15 marzo 1958, relativo ai lavoratori dipendenti dalle aziende casearie cooperative;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti anzidetti, annessi al presente decreto, purche' compatibili con quello concernenti la disciplina nazionale della, categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese cooperative casearie delle province di Modena e Reggio Emilia.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1