I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' edili ed affini per le quali e' stato stipula o, relativamente agli operai, per la provincia di Agrigento, l'accordo collettivo 31 maggio 1960, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini della provincia di Agrigento.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1