I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale sono stati stipulati - il contratto collettivo nazionale 27 novembre 1959, relativo agli operai addetti all'industria mineraria - l'accordo collettivo 12 gennaio 1960 relativo alla riduzione dell'orario di lavoro per gli operai addetti all'industria mineraria - il contratto collettivo nazionale 22 aprile 1960 relativo agli impiegati addetti all'industria mineraria - l'accordo collettivo 22 aprile 1960, relativo alla assicurazione contro gli infortuni degli impiegati tecnici delle miniere - l'accordo collettivo 22 aprile 1960, relativo alla corresponsione di un premio ai fedeli alla miniera;
- l'accordo collettivo 26 aprile 1960, relativo alla riduzione dell'orario di lavoro per gli impiegati addetti all'industria mineraria - il contratto collettivo nazionale 26 aprile 1960, relativo agli intermedi addetti all'industria mineraria:
- l'accordo collettivo 28 aprile 1960, relativo alla riduzione dell'orario di lavoro per gli intermedi addetti all'industria mineraria;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto, nonche' alle clausole, richiamate dal contratto collettivo nazionale 27 novembre 1959 ed allo stesso allegate, del testo unificato dei contratti 3 dicembre 1941 e 29 settembre 1949, relativo alla corresponsione di un premio ai fedeli alla miniera.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese minerarie.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1