I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale e' stato stipulato l'accordo collettivo nazionale 5 febbraio 1960, relativo all'indennita' di carica per il personale dipendente dalle esattorie delle imposte dirette gestite da privati esattori, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo collettivo anzidetto, annesso al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori considerati nell'accordo di cui al primo comma, dipendenti dalle esattorie delle imposte dirette gestite da privati esattori.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1