I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato, per la provincia di Belluno, il contratto collettivo 5 luglio 1955, relativo agli impiegati dipendenti dalle aziende produttrici di articoli di occhialeria, astucci ed onduline per capelli, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli impiegati dipendenti dalle imprese produttrici di articoli di occhialeria, astucci ed onduline per capelli della provincia di Belluno.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1