I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale sono stati stipulati, relativamente ai lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti la produzione e la lavorazione degli abrasivi:
il contratto collettivo 17 luglio 1957;
il contratto collettivo 20 novembre 1957,
il contratto collettivo 17 dicembre 1957;
l'accordo collettivo 24 novembre 1959;
l'accordo collettivo 30 dicembre 1959;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti la produzione e il lavorazione degli abrasivi.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1