I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per le quali sono stati stipulati:
per la provincia di Siena, il contratto collettivo integrativo 11 giugno 1956, relativo agli operai dipendenti dalle aziende esercenti l'attivita' di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei;
per la frazione comunale di Serre di Rapolano, l'accordo collettivo integrativo 5 settembre 1956, relativo al trattamento economico degli operai dipendenti delle aziende del travertino;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e dell'accordo anzidetti, annessi ai presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, perche' con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti le attivita' indicate nel contratto e nell'accordo di cui al primo comma, della provincia di Siena.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1