I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato il contratto interprovinciale di lavoro 27 marzo 1957, per gli impiegati addetti all'industria della lavorazione delle pietre naturali e sintetiche per orologeria, per tutte le altre applicazioni industriali e per bigiotteria, sono regolati, per la provincia di Novara e per il comune di Voghera, da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto interprovinciale anzidetto, annesso al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli impiegati dipendenti dalle imprese della provincia e del comune sopra indicati che effettuano la lavorazione delle pietre naturali e sintetiche per orologeria, per tutte le altre applicazioni industriali e per bigiotteria.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1