I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati gli accordi indicati nel preambolo, relativi agli scarichini e trasbordatori viaggianti dipendenti dall'impresa S.A.G.A.D., esercente servizi in appalto presso le stazioni FF. SS. di Milano Centrale, Milano Smistamento, Roma Smistamento; dalla impresa S.A.I.L.I.D., esercente servizi in appalto presso le stazioni FF. SS. di La Spezia Centrale, Pisa Centrale, Roma Termini, Roma Ostiense, Sapri; dall'impresa Aimone Cesari, esercente servizi in appalto presso le stazioni FF. SS. di Napoli Centrale, Messina Centrale, Torino Smistamento; dall'impresa Ottorino Biagi, esercente servizi in appalto presso la starone FF. SS. di Livorno Centrale; integrativi del contratto collettivo nazionale di lavoro 22 maggio 1958 per gli operai addetti a servizi in appalto dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dagli accordi anzidetti, annessi al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese citate del primo comma, esercenti servizi in appalto presso stazioni delle Ferrovie dello Stato.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1