I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati i contratti collettivi nazionali di lavoro 22 maggio 1958, relativi agli operai ed agli impiegati addetti a servizi in appalto dalla Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti collettivi anzidetti, annessi al presente decreto, nonche' alle clausole, allegate al contratto per gli operai, degli atti indicati nel preambolo.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti degli operai e degli impiegati dipendenti dalle imprese esercenti i servizi concessi in appalto dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1