DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 1601/1960 - Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Genova.

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Genova.

Numero 1601 Anno 1960 GU 04.01.1961 Codice 060U1601

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-31;1601

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2034, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2516, e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formula e dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta T Riconosciuta, la particolare necessita' di approvare le nuoce modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 87, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della Scuola di perfezionamento in filosofia, annessa alla Facolta' di lettere e filosofia.

Scuola di perfezionamento in filosofia

Art. 88. - Presso la Facolta' di lettere e filosofia e' istituita, una Scuola di perfezionamento in filosofia, che ha lo scopo di conferire la necessaria, cultura e competenza sia a coloro che vogliono intraprendere ricerche scientifiche, sia a coloro che intendono dedicarsi all'insegnamento delle varie discipline filosofiche.
Alla Scuola di perfezionamento possono essere iscritti i laureati in lettere e filosofia; in pedagogia, e in materie letterarie presso gli Istituti di magisteri; in giurisprudenza e in scienze politiche.
Possono essere ammessi i laureati stranieri forniti di lauree equipollenti alle sopraindicate.
Art. 89. - La Scuola di perfezionamento filosofia rilascia un diploma.
Gli studi per il conseguimento dei diplomi di perfezionamento durano due anni.
Art. 90. - L'esame di diploma di perfezionamento consiste nella presentazione di un lavoro serio avente carattere di originalita', seguita dalla discussione orale intorno a detto lavoro.
Per la composizione della Commissione di esame si osservano le norme stabilite con il regolamento approvato con regio decreto del 4 giugno 1938, n. 1269.
Art. 91. - Le materie costitutive per conseguire il diploma di perfezionamento in filosofia sono cinque, tre biennali e due annuali.
Sono obbligatori come biennali gli esami di:
Filosofia teoretica;
Storia della filosofia;
Filosofia morale.
Degli annuali e' obbligatorio l'esame di:
Estetica.
L'altro esame puo' essere scelto tra le seguenti discipline:
Pedagogia;
Storia della filosofia antica;
Storia della filosofia medioevale;
Filosofia della religione;
Filosofia della scienza;
Storia della letteratura latina medioevale;
Letteratura greca Paleografia e diplomatica;
Psicologia;
Biologia (delle razze umane);
Economia politica;
Storia delle dottrine politiche Filosofia dei diritti.
Art. 92. - Le tasse da pagarsi sono le, medesime(prescritte per la Facolta' di lettere e filosofia.
La tassa (i diploma e' fissata nella misura di L. 6000 a norma della legge 18 dicembre 1951, n. 1551