IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonche' i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;
Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238;
Visto il decreto ministeriale in data 25 agosto 1958, con il quale il Monte dei Paschi di Siena, Istituto di credito di diritto pubblico esercente il credito fondiario e' stato autorizzato ad istituire una Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilita', secondo le disposizioni della legge 11 marzo 1958, n. 238, sopra citata;
Visto il proprio decreto in data 7 dicembre 1958, n. 1109, con il quale e' stato approvato lo stato della predetta Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilita' presso il Monte dei Paschi di Siena;
Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
Decreta:
Il secondo comma dell'art. 4 dello statuto della Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilita' presso il Monte dei Paschi di Siena, Istituto di credito di diritto pubblico esercente il credito fondiario, e' modificato come in appresso:
"Il fondo di dotazione e' costituito dalla somma di lire 500.000.000 (cinquecentomilioni) assegnata dal Monte dei Paschi di Siena".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1