DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 1583/1960 - Istituzione di un posto di professore di ruolo e di un posto di assistente ordinario da destinare all'insegnamento di "Tisiologia" presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Catania.

Istituzione di un posto di professore di ruolo e di un posto di assistente ordinario da destinare all'insegnamento di "Tisiologia" presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Catania.

Numero 1583 Anno 1960 GU 31.12.1960 Codice 060U1583

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Sono approvate e rese esecutive le annesse convenzioni stipulate in Catania, il 22 giugno 1960 per la istituzione di un posto di professore di ruolo e un posto di assistente ordinario presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Catania.


Art. 2

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Comma 1

Sono istituiti, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di tisiologia in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di medicina e chirurgia predetto testo unico e successive modificazioni e integrazioni, e si sensi dell'art. 1 (sub art. 13-bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario presso la cattedra stessa in aggiunta a quelli di ruolo organico assegnati alla predetta Facolta' in base al citato decreto legislativo n. 1172.


Art. 3

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Comma 1

I contributi annui a carico della Regione siciliana vengono determinati, rispettivamente, in lire 3.000.000 (tre milioni) e lire 1.600.000 (un milione seicentomila) per il mantenimento dei posti di cui al precedente art. 2 e in lire 600.000 (seicentomila) e lire 320.000 (trecentoventimila) da destinare al trattamento economico di cessazione dal servizio che possa spettare ai titolari dei posti stessi.


Art. 4

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Comma 1

L'Universita' di Catania si obbliga a versare annualmente allo Stato l'ammontare degli emolumenti effettivamente dovuti ai titolari dei posti di cui al precedente art. 3, compresi gli oneri e le trattenute di cui all'art. 4 della convenzione, nonche' L. 600.000 e L. 320.000 al titolo di cui ai precedente art. 3.


Art. 5

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Comma 1

Qualora le convenzioni non siano rinnovate alla scadenza ovvero vengano meno, per qualsiasi motivo, i contributi in esso previsti, i posti di cui al precedente articolo 2 saranno senz'altro soppressi con la conseguente cessazione dal servizio dei titolari e con l'obbligo per la Regione siciliana di corrispondere ai titolari stessi il trattamento economico di cessazione che possa eventualmente loro spettare.


Art. 6

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Comma 1

I versamenti dei contributi previsti dalle convenzioni verranno fatte affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo e all'articolo proprio dell'esercizio nel quale saranno nominati i titolari dei posti ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.