DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Istituzione di Istituti e Scuole d'arte (Bari ed altri).

Numero 1467 Anno 1959 GU 28.12.1960 Codice 059U1467

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-08-01;1467

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

A decorrere dal 1 ottobre 1959, sono istituiti i seguenti Istituti d'arte e le seguenti Scuole d'arte di 2° grado:

A) Istituti d'arte:

Bari - Sezioni: arte del legno; arte dei metalli; arte della ceramica; arti grafiche.
Catania - Sezioni: decorazione pittorica; decorazione plastica.
Chieti - Sezioni: arte del legno; arie della ceramica.
Reggio Calabria - Sezioni: arte del legno; arte della ceramica; arte del tessile.
Siena - Sezioni: disegnatori di architettura; decorazione pittorica; decorazione plastica; ceramica.
Torino - Sezione: disegno di moda e del costume.
Trento - Sezioni: decorazione pittorica; arte del legno; arte dei metalli.

B) Scuole d'arte di 2° grado:

Alghero - Sezioni: arte del corallo e materie affini; arte dei metalli.
Cerreto Sannita - Sezione: arte della ceramica.
Gubbio - Sezioni: arte della ceramica; arte del legno; arte del merletto e del ricamo.
L'Aquila - Sezioni: arte del legno; arte dei metalli; arte del merletto e del ricamo.
Messina - Sezioni: arte dei metalli; arte del merletto e dei ricamo.
Pozza di Fassa - Sezione: arte del legno.
Pistoia - Sezioni: decorazione pittorica; arte del legno; arte del merletto e del ricamo.
Priverno - Sezioni: arte del legno; arte dei metalli;, arte del merletto e del ricamo.
Reggio Emilia - Sezioni: arte del legno; arte dei metalli; arte del tessile.
Salerno - Sezione: arte della ceramica.
Udine - Sezioni: arte del legno; arte dei metalli.

Dalla stessa data la Scuola di disegno per gli operai di Reggio Emilia e' soppressa.
Sono approvate le piante organiche relative ai sopra menzionati Istituti d'arte e Scuole d'arte, di cui alle diciotto tabelle annesse al presente decreto e che ne formano parte integrante.


Art. 2

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Comma 1

All'istituzione ed al mantenimento degli Istituti e delle Scuole d'arte, di cui all'art. 1, provvede lo Stato nella misura dei tre quarti della spesa totale. Gli Enti pubblici locali, con stanziamenti continuativi sui propri bilanci, contribuiscono per il rimanente quarto.
I Comuni hanno l'obbligo di fornire i locali e di provvedere alla loro manutenzione; nonche' al servizio dell'acqua, dell'illuminazione, del riscaldamento e della forza motrice per il funzionamento dei laboratori.