IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, numero 2797, modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 61, relativo alla Scuola di paleografia musicale, e' sostituito dal seguente:
"Il Consiglio della Scuola e' composto dai professori della Scuola stessa e dagli incaricati che vi tengono insegnamenti essendo professori di ruolo delle Facolta' della stessa Universita' o in altre Universita'".
Dopo l'art. 143, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della Scuola di specializzazione in endocrinologia e malattie del ricambio, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.
Scuola di specializzazione in endocrinologia e malattie del ricambio
Art. 144. - E' istituita la Scuola di specializzazione in endocrinologia e malattie del ricambio, che ha sede presso l'Istituto di patologia speciale medica e metodologia clinica della Facolta' di medicina e chirurgia.
Art. 145. - Sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia.
Art. 146. L'iscrizione alla Scuola e' limitata, per ogni anno accademico, a dodici allievi.
Art. 147. - La Scuola ha la durata di due anni.
Art. 148. - Le materie di insegnamento sono:
1° anno:
1) Anatomia delle ghiandole endocrine;
2) Fisiologia delle ghiandole endocrine;
3) Fisiologia dell'alimentazione e del ricambio;
4) Chimica biologica;
5) Tecniche di laboratorio;
6) Fisiopatologia endocrina;
7) Fisiopatologia delle ghiandole sessuali;
8) Anatomia patologica delle malattie endocrine e metaboliche;
9) Patologia e clinica delle malattie endocrine;
10) Patologia e clinica delle malattie del ricambio;
11) Genetica (eredo-patologica-dismetabolica).
2° anno:
1) Clinica delle malattie endocrine;
2) Endocrinologia clinica ginecologica;
3) Clinica delle malattie del ricambio;
4) Terapia delle malattie endocrine;
5) Terapia delle malattie del ricambio;
6) Radiodiagnostica e radioterapia.
Art. 149. - Le lezioni, le dimostrazioni e le esercitazioni si svolgeranno presso l'Istituto di patologia medica, in conformita' dell'orario, che al principio dell'anno verra' stabilito dal direttore della Scuola.
Art. 150. - Al termine di ciascun anno di corso, gli allievi che abbiano regolarmente frequentato, dovranno superare un esame di profitto teorico-pratico.
Art. 151. - Al termine del biennio, per il conseguimento del diploma di specializzazione, gli allievi dovranno sostenere la discussione di un caso clinico e La discussione di una tesi scritta sopra un argomento riguardante l'endocrinologia e le malattie del ricambio.
Art. 152. - Durante i due anni del corso gli allievi dovranno frequentare assiduamente, a turno, i reparti di degenza, i laboratori e gli ambulatori dell'Istituto di patologia medica.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1