DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 1534/1960 - Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa.

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa.

Numero 1534 Anno 1960 GU 23.12.1960 Codice 060U1534

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225 e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 51. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere e' aggiunto quello di "Storia dell'urbanistica".
Art. 66. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia e' aggiunto quello di "Neurochirurgia".
Art. 74, relativo agli istituti della Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali, e' modificato nel senso che l'Istituto e Orto botanico e' suddiviso in due Istituti cosi' denominati:
"Istituto botanico";
"Orto botanico".
Art. 76. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica (indirizzo organico-biologico) aggiunto quello di "Chimica teorica".
Art. 77, relativo alle modalita' di iscrizioni ed esami del corso di laurea in chimica, e' modificato nel senso che, dopo il terzo comma, viene inserito il seguente:
"Lo studente, per frequentare le esercitazioni di analisi chimica applicata deve avere superato gli esami di chimica analitica e di esercitazioni di analisi di chimica quantitativa".
Art. 79. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in fisica e' aggiunto quello di "Fisica dei solidi".
Art. 85. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in matematica e fisica e' aggiunto quello di "Fisica dei solidi".
Art. 93. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze geologiche e' aggiunto quello di "Paleontologia umana".
Art. 94, relativo alle propedeuticita' di esami del corso di laurea in scienze geologiche e' modificato nel senso che l'ultimo comma e' sostituito dal seguente:
"L'esame di geologia deve precedere l'esame di geologia dell'Appennino e quello di geologia applicata, l'esame di paleontologia deve precedere l'esame di micropaleontologia".
Art. 101, relativo alle modalita' degli esami di laurea e' modificato nel senso che dopo il primo comma viene inserito il seguente:
"L'esame di laurea in scienze geologiche ed in chimica consiste nella discussione di una dissertazione scritta e di due quesiti, di cui almeno uno sperimentale, indicati dal candidato all'atto della presentazione della dissertazione scritta".