I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato l'accordo nazionale 15 maggio 1959, relativo all'estensione del trattamento delle festivita' nazionali ed infrasettimanali al personale dipendente da laboratori di pasticceria, da alberghi diurni, da stabilimenti balneari, marini, fluviali, lacuali e piscinali, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto, nonche' alle clausole, dal medesimo richiamate ed allo stesso allegate, delle disposizioni indicate nel preambolo.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti da imprese esercenti laboratori di pasticceria, alberghi diurni, stabilimenti balneari, marini, fluviali, lacuali e piscinali.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1