I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato l'accordo interconfederale 17 febbraio 1955 per l'applicazione dell'accordo interconfederale 12 giugno 1954 sul conglobamento delle retribuzioni ed il riassetto zonale agli operai dipendenti dalle aziende industriali che prevalentemente fabbricano bigiotteria falsa, articoli ricordo ed affini prodotti con qualsiasi materia prima, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo interconfederale anzidetto, annesso al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese che prevalentemente fabbricano bigiotteria falsa, articoli ricordo ed affini prodotti con qualsiasi materia prima.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1