I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato il contratto collettivo interprovinciale di lavoro 4 marzo 1953 per gli operai addetti alla lavorazione delle pietre naturali e sintetiche per orologeria, per tutte le altre applicazioni industriali e per bigiotteria, sono regolati, per le province di Novara, Cuneo, Cremona e per il comune di Voghera, da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese delle province e del comune sopra indicati, che eseguono la lavorazione delle pietre naturali e sintetiche per orologeria, per tutte le altre applicazioni industriali e per bigiotteria.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1