E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Palermo il 9 maggio 1958 per il finanziamento di tre posti di assistenti ordinari presso la cattedra di clinica delle malattie infettive, tropicali e subtropicali della Universita' di Messina.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Sono istituiti, ai sensi dell'art. 1 (sub. art. 13-bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465, tre posti di assistenti ordinari in aggiunta a quelli di ruolo organico assegnati alla Facolta' di medicina e chirurgia della. Universita' di Messina in base al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, e successive modificazioni.
Art. 3
#Comma 1
I contributi annui a carico della Regione siciliana vengono determinati in lire 4.800.000 (quattromilioniottocentomila) per il mantenimento dei posti di cui al precedente art. 2 e in lire 960.000 (novecentosessantamila) da destinare ai trattamento economico di cessazione dal servizio che possa spettare ai titolari dei posti stessi.
Art. 4
#Comma 1
L'Universita' degli studi di Messina si obbliga a versare allo Stato sia l'ammontare degli emolumenti effettivamente dovuti ai titolari dei posti sia il contributo di cui al precedente art. 3 da destinare al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante ai titolari dei posti stessi.
Art. 5
#Comma 1
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, oppure vengano meno o risultino insufficienti per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti, i posti di cui al precedente art. 2, saranno senz'altro soppressi e i titolari cesseranno immediatamente dal servizio.