IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 63 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Riconosciuta l'opportunita' di modificare, per esigenze didattiche, il riparto dei posti di professore di ruolo assegnati, ai sensi del citato testo unico n. 1592, e successive modificazioni, alle Facolta' di giurisprudenza e di lettere e filosofia dell'Universita' di Bologna;
Visto il parere espresso dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nella seduta del 29 settembre 1960;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
A decorrere dall'anno accademico 1960-61, il ruolo organico dei posti di professore di ruolo delle Facolta' di giurisprudenza e di lettere e filosofia dell'Universita' di Bologna e' stabilito come appresso:
Facolta' di giurisprudenza: posti di ruolo n. 13;
Facolta' di lettere e filosofia: posti di ruolo n. 17.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1