IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, modificato con regio decreto 12 ottobre 1927, n. 2227 e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 19, relativo alle propedeuticita' degli esami nel corso di laurea in giurisprudenza, e' aggiunto il seguente comma:
"L'esame di diritto canonico non puo' essere sostenuto se prima non sia stato superato quello di istituzioni di diritto privato. Gli esami di esignesi delle fonti del diritto romano e di esignesi delle fonti del diritto italiano non possono essere sostenuti se prima non siano stati superati quelli di istituzioni di diritto romano e di storia del diritto romano. L'esame di diritto della navigazione non puo' essere sostenuto se prima non siano stati superati quelli di diritto privato e di diritto commerciale".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1