I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati i contratti collettivi nazionali di lavoro 5 febbraio 1949 e 10 aprile 1950, relativi agli operai e agli impiegati dipendenti dalle aziende industriali produttrici di penne stilografiche, matite automatiche, parti staccate di matite e penne con qualsiasi materia prima fabbricate, pennini per penne stilografiche, accessori, nonche' l'accordo collettivo 23 novembre 1954, per il conglobamento ed il riassetto zonale delle retribuzioni nei riguardi dell'industria concernente la produzione degli articoli sopra indicati, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e dell'accordo anzidetti, annessi al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese produttrici di penne stilografiche, matite automatiche, parti staccate di matite e penne con qualsiasi materia% prima, fabbricate pennini per penne stilografiche, accessori.
Il presente decreto, munito del sigillo dello State sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo i chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 2 gennaio 1962
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 maggio 1962
Atti del Governo, registro n. 146, foglio n. 33. - VILLA
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1