I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati:
- per la provincia di Pisa, l'accordo collettivo integrativo 2 agosto 1960, relativo al personale femminile avventizio e, stagionale addetto alla lavorazione di frutta e verdura dipendente dalle aziende commerciali;
- per la provincia di Parma, il contratto collettivo integrativo 2 agosto 1960, relativo al personale stagionale, avventizio e giornaliero dipendente dalle aziende esercenti il commercio all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli;
- per la provincia di Ravenna, l'accordo collettivo integrativo 3 agosto 1960, relativo al personale stagionale, avventizio e giornaliero dipendente dalle aziende esercenti il commercio all'ingrosso e di esportazione di prodotti ortofrutticoli;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi e del contratto anzidetti, annessi al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purche' con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutto il personale stagionale, avventizio e giornaliero dipendente dalle imprese esercenti il commercio all'ingrosso e di esportazione di prodotti ortofrutticoli nelle province di Pisa, Parma e Ravenna.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1