I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati, per l'isola, di Murano:
- l'accordo collettivo 2 aprile 1947, relativo alla determinazione della festivita' infrasettimanale sostitutiva di quella del Santo Patrono, per gli operai dipendenti dalle aziende esercenti l'industria del vetro;
- l'accordo collettivo 27 agosto 1919, relativo alla determinazione della festivita' infrasettimanale sostitutiva di quella del Santo Patrono per gli operai dipendenti dalle aziende esercenti l'industria dei refrattari;
- l'accordo collettivo 8 gennaio 1957, relativo alla disciplina del trattamento di mensa, per i lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti l'industria del vetro e della ceramica;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anziddetti, annessi al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti le rispettive discipline nazionali delle categorie, purche' con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese che fabbricano articoli di vetro a soffio ed a macchina, e dalle imprese dei settori della ceramica, dell'isola di Murano.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1