I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato, per la provincia di Bologna, il contratto collettivo 15 febbraio 1957, relativo ai dipendenti dagli alberghi diurni sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto medesimo, annesso al presente decreto, purche' compatibili con la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dipendenti dagli alberghi diurni della provincia di Bologna.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1