I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale e' stato stipulato, per la provincia di Perugia, l'accordo collettivo 18 novembre 1958, relativo ai lavoratori addetti ai frantoi oleari, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori addetti ai frantoi oleari della provincia di Perugia.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1