I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale sono stati stipulati, relativamente ai lavorato addetti alla raccolta delle olive:
- per la provincia di Campobasso, il contratto collettivo 3 settembre 1957;
- per la provincia di Perugia, l'accordo collettivo 7 novembre 1958;
sono regolati da norme giuridiche uniformi a e clausole del contratto e dell'accordo anzidetti, annessi a presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori addetti alla raccolta delle olive nelle provinci di Campobasso e Perugia.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1