I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato, per la provincia di Palermo, l'accordo 1 ottobre 1959, relativo agli operai dipendenti da aziende esercenti l'industria delle confezioni in serie, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese per le confezioni in serie, della provincia di Palermo.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1