I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato, per la provincia di Avellino, l'accordo collettivo integrativo 30 marzo 1960, relativo ai lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti cinema e cinema-teatri, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purche' con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti cinema e cinema-teatri della provincia di Avellino.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1