I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati:
- per la provincia di Udine, l'accordo collettivo integrativo 30 giugno 1958, relativo all'aggiornamento delle paghe settimanali per i dipendenti da botteghe artigiane di barbieri;
- per la provincia di Gorizia, l'accordo collettivo integrativo 12 giugno 1948 relativo ai lavoratori dipendenti da aziende artigiane di barbieri e parrucchieri, l'accordo collettivo integrativo 27 dicembre 1948, relativo alle lavoratrici dipendenti da negozi di parrucchiere;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purche' con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo casi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori considerati negli accordi annessi, dipendenti dalle imprese artigiane di barbieri e parrucchieri delle province di Udine e Gorizia.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1